Redazione entratelocali.info

RIFIUTI/TARSU – Denuncia ultrattiva – Cassazione – Ordinanza 19201 del 2/8/2017

Dalle norme si desume che il rapporto tributario relativo alla TARSU è comunque connesso (salvi gli accertamenti dell’ente impositore) ad una dichiarazione ultrattiva (perché con “effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate”) del contribuente, efficace sino a successiva denunzia di variazione ovvero ad accertamento dell’ente.

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COSAP – Cassazione – Ordinanza n.18769 del 28/7/2017 – Struttura e caratteristiche del prelievo temporaneo – Prescrizione decennale

L’avviso di liquidazione, ossia l’accertamento, costituisce solo il primo atto della procedura per la riscossione del canone che consente lo spontaneo pagamento e deve essere attivato negli ordinari termini di prescrizione del credito. La corte d’appello di Milano ha evidenziato che lo stesso articolo 63 Dlgs. 446/97 prevede che il canone dev’essere pagato dal titolare del provvedimento di concessione. Infatti il diritto al canone Osap trova la sua fonte nel provvedimento concessorio ma non può essere considerato oggetto di trattativa privata. Nello stesso senso, si esprime il regolamento adottato con la delibera del consiglio comunale di Milano (art. 3), se la determinazione del canone è avvenuta in un momento successivo non determina l’inesigibilità del credito da parte del Comune. L’obbligazione nasce con l’occupazione del demanio pubblico, con o senza titolo. Ed il diritto al canone Osap e la determinazione dello stesso non sono suscettibili di trattativa privata né tantomeno può essere oggetto di rinuncia.

CONFORME:

Agenzia delle Entrate/Riscossione – Consiglio di Stato – Ordinanza 3213 del 28/7/2017 – Tar Lazio deve a breve decidere su immissione automatica dirigenti

Partenza in salita per il nuovo soggetto? 

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da DirPubblica (Federazione del Pubblico Impiego) con cui veniva contestata  l’immissione nel ruolo dirigenziale dell’agenzia, senza alcuna eccezione, di personale della ex società di riscossione. Il punto pare, tuttavia, non riguardare soltanto le posizioni di vertice ma investire anche i 7.600 dipendenti dell’ex Equitalia. La questione attiene, in realtà, al passaggio da soggetto di natura privatistica alla nuova connotazione giuridica di Ente Pubblico Economico.

Respinta invece la richiesta di sospensiva. D’altronde, avrebbe avuto ben poco senso sospendere un evento già verificatosi.

Sarà adesso il Tar Lazio a pronunciarsi, recependo anche la sollecitazione del Consiglio di Stato a fissare l’udienza pubblica con priorità.

 

RIFIUTI/TARSU – Parcheggio centro commerciale – Tassabile – Cassazione – Ordinanza n.18500 del 26/7/2017

La Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui, in tema di Tarsu, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, prevede che l’imposta è dovuta per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti ( Cass. n. 18054 del 14/09/2016). L’art. 62, comma 2, citato, nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti – fra l’altro – “per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”, chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso (quale, nel caso di specie, il parcheggio), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti. Ne deriva che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi in quanto essi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l’onere di provare con apposita denuncia ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l’esenzione ( Cass. n. 5047 del 13/03/2015 ).

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TARSU – Cassazione – Ordinanza 18497 del 26/7/2017 – Aree di sosta – Dovuta

Invero L’art. 62, comma primo, del D.Lgs. n. 507 del 1993 stabilisce che la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni. Tale previsione ha carattere generale e subisce solo le deroghe indicate nel comma secondo dello stesso articolo le quali non operano automaticamente al verificarsi delle situazioni previste, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione. Presupposto della Tarsu è, dunque, la produzione di rifiuti che può derivare anche dall’occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte, come appunto stabilisce l’art. 62, comma l, d.lgs. n. 507 cit.. ( cass_7916_2016_tarsu_park); Cass. n. 19152 del 15/12/2003 ).

CONFORMI: