IMPOSTA PUBBLICITA’ – CT.P. Vb- Sentenza 13 del 25/2/2010 – Camion-vela – Rileva la disponibilità
Oggetto del tributo è il mezzo disponibile, e non il mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari.
Oggetto del tributo è il mezzo disponibile, e non il mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari.
Questa Corte ha infatti chiarito che “ai veicoli costruiti o strutturalmente trasformati per l’esclusivo o prevalente esercizio dell’attività pubblicitaria, e concretamente utilizzati a tal fine, è applicabile la disciplina di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, relativa alla pubblicità ordinaria, e non quella di cui all’art. 13 del medesimo decreto legislativo, riguardante la pubblicità effettuata con veicoli, poiché questa, a differenza dell’altra, costituisce una modalità eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva, e che, per il suo tenore letterale, si riferisce ad attività svolta mediante veicoli che mantengano le caratteristiche strutturali e la destinazione d’uso loro propria: nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva affermato l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 12 d.lgs. n. 507 del 1993 in relazione a camion-vela, espressamente adibiti ed immatricolati per l’espletamento di attività pubblicitaria” (Sentenza Cassazione n. 5858_2012).
CONFORMI:
RILEVA LA DISPONIBILITA’ E NON L’EFFETTIVO UTILIZZO:
“Per converso, dall’analisi della sentenza impugnata risulta che i primi giudici hanno ritenuto applicabile la suddetta disposizione per un motivo differente, ovvero in ragione di quanto già affermato dalla Suprema Corte in ordine al fatto che “ai veicoli costruiti o strutturalmente trasformati per l’esclusivo o prevalente esercizio dell’attività pubblicitaria, e concretamente utilizzati a tal fine, e applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12, relativa alla pubblicità ordinaria, e non quella di cui all’art. 13, del medesimo decreto legislativo, riguardante la pubblicità effettuata con veicoli, poichè questa, a differenza dell’altra, costituisce una modalità eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva, e che, per il suo tenore letterale, si riferisce ad attività svolta mediante veicoli che mantengano le caratteristiche strutturali e la destinazione d’uso loro propria: nella specie, la S.X ha confermato la decisione impugnata che aveva affermato l’applicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, in relazione a camion-vela, espressamente adibiti ed immatricolati per l’espletamento di attività pubblicitaria” (Cass. n. 5858 del 2012, Cass. 05/06/2013, n. 14143).”
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, per incertezza normativa obiettiva, quale causa di esenzione del contribuente da responsabilità, deve intendersi la situazione che si crea per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra i quali, in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione delle norme, il cui accertamento è rimesso all’esclusiva valutazione del giudice. Ne consegue che detta incertezza è ravvisabile, allorchè risultino difficoltà di individuazione delle disposizioni normative dovute al difetto di esplicite previsioni di legge, ovvero oscurità o ambiguità del testo normativo». (Cass. n. 4685 del 2012, Cass. n. 14142 del 2013).
In ogni caso, la censura si sarebbe rivelata infondata nel merito, atteso che le sanzioni e gli interessi sono collegati al mancato pagamento di quanto effettivamente dovuto e l’applicazione retroattiva dei parametri di riferimento non costituisce la fonte del sorgere dell’obbligo del pagamento dell’imposta.