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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Poste – Vetrine – Mezzi in connessione – Non ravvisabile – CTR Emilia Romagna – Sentenza 641 del 28/3/2019

“…A parere di questo Collegio, appurati i requisiti dell’identico contenuto e della riferibilità dei suddetti mezzi al medesimo soggetto, difetta della necessaria condizione richiesta dalla norma: la collocazione delle insegne, perché queste possano considerarsi in connessione tra loro, deve rendere evidente e percepibile il collegamento logico funzionale e inscindibile esistente tra gli stessi mezzi pubblicitari. Nel caso in esame, non è possibile riscontrare tale necessaria condizione, considerato che le vetrine dell’Ufficio Postale, conservano ognuna una loro autonomia…”

CONFORME:

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 9492 del 18/4/2018 – Mezzi di identico contenuto in connessione

“In tema di imposta sulla pubblicità, l’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, che riproduce sostanzialmente il contenuto dell’ultimo comma dell’art. 17 del d.P.R. n. 639 del 1972, considera come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un’unica sequenza.” (Cass. n. 23567/2009, Cassazione-16315-del-28.6.2013, Civile Ord. Sez. 6 Num. 22322 Anno 2014).”

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 32648 del 17/12/2018 – Mezzi pubblicitari bifacciali – Modalità di applicazione

“…la norma (art. 7 D.Ivo n. 507 del 1993) prevede come tipica l’ipotesi della tassazione duplice in caso di superficie doppia del cartellone, e, solo come ipotesi speciale di tassazione unica, quella in cui i mezzi pubblicitari siano di contenuto identico, riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro. Quella invocata dal ricorrente, è dunque, l’ipotesi di uno speciale regime di tassazione rispetto a quella normale della imposizione plurima, fondata sulla pluralità di messaggi pubblicitari.
E’ stata la società ad invocare questa ipotesi, a dispetto delle altre, e dunque gravava su di essa l’onere di dimostrare che il contenuto pubblicitario era unico, non rientrante nell’ipotesi tipica prevista dalla norma…”