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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Aumenti Tariffari e Sentenza Corte Costituzionale 15/2018 – Rassegna

 

IMPOSTA PUBBLICITA’ – CTR ABRUZZO – Sentenza 936 del 11/10/2018 – Aumenti tariffari – Legittimità

“…Passando quindi al merito, va invece osservato che proprio la norma di interpretazione autentica, intervenuta appunto a dipanare la questione degli aumenti tariffari in tema di imposta di pubblicità creatasi a seguito della succedutasi normativa e delle sentenza che l’hanno applicata, ha sancito la ultrattività degli aumenti tariffari intervenuti precedentemente alla sua entrata in vigore, sicché, dato questo pacifico, fondando la pretesa in contestazione su un aumento disposto al più tardi nel 2008, non v’è motivo di ritenere illegittima la stessa…”

SUL TEMA:

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Aumenti tariffari 2014 – Legittimità – CTR Abruzzo – Sentenza 436 del 5/10/2020

“…gli aumenti in questione sono stati disposti con Delib. di G.C. n. 962 del 2003, dunque tali aumenti non risultano illegittimi secondo i parametri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018, secondo cui “… non è corretta l’interpretazione dell’art. 1, comma 739, della L. n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso. La disposizione, invece, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012…” Dunque, secondo la Corte Costituzionale appare conforme a costituzione l’interpretazione di tale comma 739 nei limiti in cui consente di non considerare illegittimi gli aumenti già deliberati, come nel caso di specie, entro il 26 giugno 2012.”

 

APPROFONDISCI L’ARGOMENTO 

 

IMPOSTA PUBBLICITA’ – TAR RM – Sentenza 12828 del 1/12/2020 – D.C.P.M. 16/2/2001 – Aumenti tariffe – Legittimità

“Del tutto legittimamente, dunque, il commissario straordinario ha adottato, con i poteri della Giunta comunale, la deliberazione impugnata in data antecedente al 31 marzo 2012, con conseguente operatività della sopra indicata previsione, con ciò giustificandosi anche l’immediata esecutività della deliberazione…”

RAPIDA RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE SULL’ARGOMENTO