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TOSAP – Cassonetti raccolta rifiuti – Tassabilità – Condizioni – Cassazione – Sentenza 2921 del 13/2/2015

La società appaltatrice di un comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, salvo che dall’atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia, non ha, quindi, diritto all’esenzione dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dall’art. 49 lettera a) del D.Lgs. n. 507 del 1993. Da un canto, infatti, trattandosi non di appalto d’opera, in cui l’occupazione del suolo pubblico è temporanea e indotta dalle esigenze tecnico – operative connesse all’esecuzione dei lavori, ma dello svolgimento di un servizio pubblico per conto del comune, in cui il suolo demaniale non costituisce l’oggetto dell’intervento appaltato, ma viene occupato in via continuativa con strutture e macchinari, non può sostenersi che l’occupazione sia direttamente riconducibile all’ente locale; d’altro canto, poiché, almeno sotto la vigenza dell’ordinamento delle autonomie locali di cui alla legge n. 142/1990, l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti è svolta nell’ambito di un rapporto di concessione di servizio pubblico formalizzato in un contratto di appalto, l’occupazione effettuata dalla società appaltatrice con gli “impianti adibiti al servizio” in questione – il cui concetto è integrato dal complesso di attrezzature e macchine necessarie all’impresa concessionaria per lo svolgimento dell’attività – rientra nella ipotesi esonerativa particolare contemplata alla lettera e) dell’art. 49, che tuttavia subordina l’esenzione dalla tassa al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita di detti impianti al comune al termine del rapporto concessorio.(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11175 del 11/06/2004))

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TOSAP/COSAP – Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna – Sez.4 – Sentenza n. 224 del 29/1/2016 – Aziende erogatrici di servizi pubblici – Soggetto passivo

Con riferimento al difetto di soggettività passiva, anche tale eccezione è infondata ed il rilievo è stato correttamente colto dal primo Giudice. Il titolare della concessione per la gestione delle reti idriche integrate è di fatto H. s.p.a. avendone ricevuto l’affidamento da parte di U. s.p.a. con il contratto di affitto d’azienda nel quale è affermato a pag. 2, punto IV che H. ” è titolare delle concessioni/affidamenti diretti per lo svolgimento dei servizi pubblici afferenti il ciclo idrico integrato nei comuni di […] Longiano[ …]”.
La titolarità della concessione, pertanto, è stata attribuita direttamente alla contribuente da parte dell’U. R. s.p.a. che in qualità di proprietaria degli impianti e delle reti (pag. 2 punto III del contratto) li ha concessi alla contribuente. Nella descritta fattispecie trova perfetta aderenza il disposto dell’art. 39, d.lgs. n. 507/1993 secondo cui – come riportato dalla stessa appellante – “la tassa è dovuta [ …] dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione [ …]”.

TOSAP – Cassazione – Sentenza 27048 del 21/12/2007 – Occupazioni permanenti e temporanee – Criteri

In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP – e sulla base del combinato disposto degli articoli 42, 44 e 45 del D.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 l’occupazione è da considerarsi permanente quanto l’atto di concessione prevede l’utilizzazione continua da parte del concessionario, con sottrazione del suolo o dell’area all’uso pubblico, per tutta la durata, comunque superiore all’anno – articolo 42 comma 1 lett. c).

Deve essere considerata temporanea l’occupazione priva di autorizzazione – articolo 42 comma 2 – e l’occupazione anche se autorizzata di durata inferiore all’anno – articolo 42 comma 1 lett. b) – e infine l’occupazione di durata superiore all’anno che preveda, però, la sottrazione non continuativa del suolo pubblico (ad esempio soltanto per una parte del giorno), mancando in questo caso la stabilità dell’occupazione.

La sola durata dell’occupazione (infra o ultra annuale) non costituisce un valido elemento per il discrimen legale per qualificare come temporanea o come permanente un’occupazione, dovendo invece assumere rilevanza se la concessione limiti o meno l’occupazione ad alcune ore del giorno (o ad alcuni giorni della settimana) mancando, in questo caso, il carattere della stabilità dell’occupazione stessa.

TOSAP – Irrilevanza dei motivi di occupazione dell’area – Cassazione – Sentenza 238 del 12/1/2004

Il presupposto della tassa per l’occupazione di spazi  ed aree pubbliche (TOSAP) è dato dall’occupazione di aree del demanio pubblico a qualunque titolo effettuate. Rileva la circostanza oggettiva dell’occupazione dell’area, indipendentemente dai motivi. Pertanto, l’esistenza di un rapporto di concessione  in  ragione  del quale l’area è utilizzata per fini di pubblica utilità non ha rilevanza  ai  fini tributari, tenuto altresì conto del fatto che l’area adibita a parcheggio è comunque sottratta alla generalità dei cittadini per essere riservata alla singola categoria degli automobilisti.