2021

Esclusi i locali del monastero non destinati al culto solo se provato che non producono RIFIUTI

Inoltre, non è stata allegata – e neppure dimostrata – dalla contribuente alcuna condizione oggettiva di esclusione dal conferimento di rifiuti solidi urbani per i locali non destinati a culto i quali, ancorchè siti all’interno del Monastero
producono rifiuti come qualsiasi edificio, mentre è appena il caso di rilevare che, ai sensi del Regolamento del Comune di Napoli adottato in materia , art. 4,applicabile ratione temporis, “non sono soggetti a tariffa soltanto i locali destinati al culto religioso limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni religiosi con esclusione di eventuali annessi locali adibiti ad abitazione ed usi diversi da quello del culto in senso stretto” .

NON E’ ABUSIVA L’ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER LA QUALE SIA STATO CHIESTO IL RINNOVO

La pretesa del Comune si risolverebbe in una irrazionale limitazione della libertà di impresa dell’esponente, che si è diligentemente attivata per il rinnovo del titolo e alla quale non può essere inibito l’esercizio della propria attività,
oltre a tutto per un tempo non determinato, posto che il termine del procedimento amministrativo di rinnovo non risulta essere perentorio.

CANONE UNICO – Non è abusiva l’esposizione pubblicitaria la cui autorizzazione è in fase di rinnovo – TAR MI – Ordinanza cautelare 455 del 6/5/2021

Imposta comunale pubblicità: oggetto dell’imposta è il mezzo disponibile anche se non effettivamente utilizzato

In materia di imposta comunale per la pubblicità oggetto dell’imposta è il “mezzo disponibile” anche se non “effettivamente utilizzato”, con la conseguenza che non è onere dell’Amministrazione comunale accertare se il mezzo da essa autorizzato sia stato realmente impiegato per la “diffusione dei messaggi pubblicitari” (cfr. Cassazione sentenza n. 12783 del 2018: “è ben vero che il D.Lgs. 15 novembre 1993 afferma che “La diffusione di messaggi pubblicitari… è soggetta all’imposta…” sulla pubblicità, ma si deve tener conto:

– che l’art. 5 è solo una norma integrativa dell’oggetto del tributo rispetto a quello della pubblicità tramite impianti di affissione;

– che, l’art. 7 assume come parametro per la sua determinazione la “superficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti”, e tra i numeri figura anche lo zero, che corrisponde alla mancata utilizzazione dell’impianto;

– che l’art. 8 prescrive che nella dichiarazione del contribuente è riservato un ruolo rilevante alla superficie esposta del mezzo pubblicitario che si intende utilizzare;

– che l’art. 6 prevede che “Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità… è colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso”;

– che l’art. 12 si limita a disciplinare l’applicazione delle tariffe in relazione alle diverse fattispecie).

ICI/IMU – Abitazione principale – Agevolazione – Classamento categoria delle Abitazioni – Necessita – Accatastamento cat. A/10 – Mancato riconoscimento dell’agevolazione – Legittimità

Non compete l’agevolazione Ici/Imu quale abitazione principale, ancorché tale destinazione dell’immobile risulti documentata e provata, se accatastato in categoria A/10 a nulla influendo la circostanza che la legge, nell’ambito delle categorie degli immobili del gruppo A, escluda dall’esenzione solo quelli A/1, A/8, A/9. L’agevolazione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale non può estendersi a quelli di categoria A/10 difettando per questi la destinazione abitativa. Il Collegio ha sottolineato l’esigenza di fare riferimento alle caratteristiche catastali dell’unità immobiliare a prescindere dall’effettiva destinazione evidenziando altresì che il contribuente ha diritto al riconoscimento delle agevolazioni fiscali, incluse quelle relative all’Ici/Imu, solo se abbia operato in conformità alle norme di legge che le prevedono.

ICI/IMU – Va provata la “rottura” dell’unione coniugale per l’agevolazione prima casa con coniuge in residenza diversa.

La CTR ha escluso l’agevolazione non perché la moglie del ricorrente si fosse allontanata e vivesse in altro comune (questa circostanza ammette di per sé l’agevolazione quando ciò dipenda dalla rottura dell’unione coniugale ), ma perché , in fatto, ha ritenuto non provata proprio quest’ultima rottura. Infatti, la CTR ha ritenuto che difettasse il presupposto dell’agevolazione perché il coniuge viveva altrove e non era  affatto pacifico che nella casa in questione ci vivesse il Rinaldi con il nucleo  familiare residuo. In tal senso, occorreva che il contribuente fornisse la prova  che l’abitazione costituiva dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi  familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito fosse  riscontrabile solo per il medesimo.