2021

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TOSAP – Aree di sosta – Gestione in concessione – Dovuta – Cassazione – Ordinanza 16874 del 15/6/2021

Le considerazioni sopra esposte consentono di concludere nel senso che in tema di TOSAP il contratto che interviene tra il proprietario
di una area (Comune) e il concessionario del servizio di parcheggio deve intrepretarsi con una lettura complessiva delle clausole per verificare se oltre alla gestione del servizio sia stata affidata anche la detenzione e custodia di tutta o parte della aree destinate a parcheggio, sì che possa considerarsi sussistente il presupposto impositivo del tributo in oggetto, costituito dalla occupazione di una bene del patrimonio o del demanio comunale con sottrazione all’uso pubblico, presupposto invece insussistente qualora si verifichi che l’area resta sottoposta ad un’occupazione temporanea ad opera del singolo utente e non della concessionaria.

TOSAP - Aree di sosta - Gestione in appalto - Mancanza presupposto impositivo - Cassazione - Ordinanza 16015 del 9/6/2021

TOSAP – Aree di sosta – Gestione in appalto – Mancanza presupposto impositivo – Cassazione – Ordinanza 16015 del 9/6/2021

A ben veder in una situazione siffatta viene a mancare proprio l’elemento qualificante dell’occupazione del suolo , presupposto quest’ultimo dell’imposizione TOSAP ; ne consegue che non si configura la legittimità dell’esenzione ma la radicale impossibilità del configurarsi dell’esenzione ,secondo l’art.49 cit. A ben veder in una situazione siffatta viene a mancare proprio l’elemento qualificante dell’occupazione del suolo , presupposto quest’ultimo dell’imposizione TOSAP; ancor prima ed indipendentemente dal configurarsi dell’esenzione di cui all’art.49 cit.

SUL TEMA:

TOSAP – Cassazione – Ordinanza n.18102 del 21/7/2017 – Aree di sosta – Concessionario che esegue il solo mero servizio di gestione/esazione – Non dovuta

 

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Attivazione della procedura di trasmissione delle delibere di province e città metropolitane

La procedura di invio tramite il Portale del federalismo fiscale è individuata dall’art. 13, commi 15 e 15-quinquies, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quale unica modalità di trasmissione degli atti in questione al Ministero dell’economia e delle finanze. Non saranno, pertanto, pubblicati i documenti inviati in formato cartaceo o mediante e-mail o PEC. È, in particolare, superata la modalità di trasmissione all’indirizzo PEC dff.delibererca@pce.finanze.it prevista dal D. M. del 3 giugno 2011.

https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Distributori carburanti – Fascioni – Modalità di applicazione – Cassazione – Ordinanza 17623 del 21/6/2021

Questa Corte ha ritenuto, in via generale, che, se l’impianto pubblicitario si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta, e oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione del messaggio, l’imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l’impianto è strutturato in modo tale che l’intera sua superficie è utilizzata per la pubblicità, l’imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie (così Cass., Sez. 5, n. 4908 del 07/03/2005; conf. Cass., Sez. 5, n. 1632 del 25/01/2008; Cass., Sez. 5, n. 4399 del 21/02/2008; Cass., Sez. 5, n. 23023 del 30/10/2009; v. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 26727 del 22/12/2016).

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

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