2021

IMU – Fabbricati rurali – Dirimente il dato catastale – Cassazione – Ordinanza 23386 del 24/8/2021

a fronte del dato obiettivo che, per come deduce la ricorrente, espone il classamento di tre unità immobiliari in categoria D/10 e,
quanto ai residui immobili in contestazione, l’attivazione della ricordata procedura di variazione catastale, con conseguente annotazione apposta agli atti quanto alla loro ruralità, – classamenti, questi, che non hanno formato oggetto di impugnazione da parte dell’Ente locale, – inconcludente rimane, pertanto, la ratio decidendi della gravata sentenza che, nel rilevare la cessazione dell’attività agricola, non ha dato conto delle obiettive emergenze catastali degli immobili né ha operato una qualche distinzione tra fabbricati rurali a destinazione abitativa, – in quanto tali esclusi dalle citate disposizioni in tema di IMU (v. sub 3.1 che precede), – ovvero di natura strumentale (ai sensi del d.l. n. 557 del 1993, art. 9, c. 3 bis, cit.)

RIFIUTI/TARSU – Seminario Vescovile – Esenzione – Condizioni – Cassazione – Ordinanza 23167 del 20/8/2021

La statuizione (regolamentare n.d.r) si avvale dunque di due argomenti, entrambi sufficienti da soli a giustificare la decisione assunta.
Da una parte viene, infatti, evidenziato che nel Seminario si svolge attività di religione e culto (art. 16 I. n. 222 del 1985) e, dall’altra, si afferma che il Seminario è considerato ex lege un ente che ha fine di culto (art. 2 I. cit.). Ciascuno degli argomenti, per la CTR, induce a ritenere operante l’esenzione prevista nel regolamento comunale per gli Istituti di culto.

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CANONE UNICO – Pubblicità – Autorizzazione – Rinnovo – Diniego nelle more di gara – Illegittimità – TAR FI – Sentenza 833 del 1/6/2021

Il rinvio generico allo svolgimento di procedura di evidenza pubblica allo stato non deliberata né indetta viene addotto come ragione ostativa al rinnovo dell’autorizzazione, traducendosi così in una inammissibile condizione meramente potestativa del Comune di decidere sul quando indire la procedura a evidenza pubblica, inammissibile in quanto vanifica la libertà di iniziativa economica del privato sine die, difettando concretezza e certezza dei termini nel manifestato intendimento di indizione della gara posta come propedeutica al rilascio delle autorizzazioni (TAR Toscana, III, 21.7.2017, n. 939; TAR Lazio, Roma, II, 26.6.2014, n. 6778)

CANONE UNICO – Osap – Servitù – Costituzione – Inserimento della via nella toponomastica – Insufficienza – TAR RM – sentenza 9125 del 3/8/2021

A tal proposito, secondo la giurisprudenza, l’istituto della dicatio ad patriam è notoriamente connotato da elementi di fatto che denotino un comportamento del proprietario di un bene che lo mette in modo univoco a disposizione di una collettività indeterminata di cittadini, producendo l’effetto istantaneo della costituzione della servitù di uso pubblico ovvero attraverso l’uso del bene da parte della collettività indifferenziata dei cittadini, protratto per il tempo necessario all’usucapione (cfr. Cassazione civile sez. II 21 febbraio 2017 n. 4416; v. anche Consiglio di Stato sez. V 16 gennaio 2017 n. 97; T.A.R. Lazio, sez. II 12 luglio 2016 n. 7967; Cass. Civ., Sez. II, 12 agosto 2002, n. 12167, nonché Cons. Stato, Sez. V, 24 maggio 2007, n. 2618 e 28 giugno 2004, n. 4778).

insufficiente a tale scopo il mero inserimento della via nella toponomastica (che non ha valore costitutivo di diritti reali o servitù d’uso pubblico sulla strada), posta la condizione fisica dello stato dei luoghi, come emerge dalla cartografia e dalle altre documentazioni versate in giudizio, dalle quali non emerge che lo slargo di proprietà della sig.ra xxx sia soggetto a pubblico transito.

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CANONE UNICO – Pubblicità – Autorizzazione – Limiti dimensionali – Diniego solo se adeguatamente motivato – TAR VE – Sentenza 831 del 29/6/2021

il mero riferimento al “breve tratto stradale”, avulso da ulteriori dati e risultanze istruttorie relativi, in particolare, alla effettiva “lunghezza” del tratto di percorrenza stradale e alla “durata” della contemporanea visibilità di entrambe le insegne da parte dei veicoli transitanti sulle strade considerate, renderebbe obiettivamente incomprensibile il ravvisato potenziale pericolo per la circolazione, risolvendosi in una valutazione irragionevole e, comunque, inattendibile; ciò tenendo altresì conto che i lati sia dell’autostrada che della tangenziale appaiono caratterizzati da alte siepi, interrotte in pochi tratti solo per pochissimi metri rendendo le insegne non necessariamente percepibili da un guidatore concentrato sulla strada antistante.