2018

CANONE NON RICOGNITORIO – Consiglio di Stato – Parere 133 del 10/1/2018 – Legittimità del Regolamento istitutivo

Ancora una volta, su sollecitazione di un’azienda erogatrice di servizi elettrici,  il Consiglio di Stato torna ad esprimersi sulla legittimità di un Regolamento Comunale istitutivo il Canone Non Ricognitorio. Diverse le problematiche e le criticità sviscerate.

“… non vi è un divieto di cumulo con la COSAP (o con la TOSAP), ma solo una diversità di titolo giuridico, avendo la prima un fondamento di carattere tributario connesso con l’occupazione permanente di uno spazio pubblico in analogia con l’indennizzo dovuto per le servitù prediali senza un nesso di collegamento con impedimenti all’uso generale, mentre il canone non ricognitorio rappresenta un corrispettivo correlato ad una limitazione o modulazione della possibilità dell’utilizzo pubblico tipico del bene che ne precluda l’ordinaria generale fruizione;…”

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COSAP – MEF – Comunicato – 11/1/2018 – Regolamenti e tariffe – Obbligo trasmissione – Abolizione dal 2018

Delibere tariffarie e regolamenti in materia di COSAP

In merito alla trasmissione da parte dei Comuni delle delibere e dei regolamenti adottati in materia di tributi locali, si comunica che, a decorrere dall’anno d’imposta 2018, nell’ambito del servizio “Normativa tributi enti locali” è stato eliminato dalla sezione “Gestione altri tributi comunali” il tipo tributo “COSAP”.

I regolamenti e le delibere tariffarie in materia di COSAP, infatti, avendo ad oggetto un’entrata di natura non tributaria, non rientrano nel novero degli atti per i quali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prevista la trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze.

CANONE UNICO – Mezzi pubblicitari – Autorizzazione – Non vige il “silenzio assenso”

“L’installazione di impianti pubblicitari è indubbiamente soggetta ad un provvedimento autorizzatorio da parte del Comune, come si evince dal chiaro tenore letterale degli artt. 3, comma 3, del d.lgs. 507/1993 e dall’art. 23, comma 4, del codice della strada, d.lgs. 285/1992, a mente del quale “la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme.”

NOTIFICHE – Cassazione – Ordinanza n.234 del 8/1/2018 – Accertamento – Notifica con posta privata – Inesistenza

“Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione dell’avviso d’accertamento è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall’ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica (v. anche Cass. sez. un. n. 14916/16)”

Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della I. n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell’art. 201 del d. Igs. n. 285/1992. Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017. Ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato

Illustrazione Vettori di Vecteezy

COSAP – Occupazione abusiva – Rilievo agente accertatore – Valore probatorio – Tribunale FR – Sentenza 1205 del 12/10/2017

“Al riguardo *** srl , che sul piano dell’onere della prova ha la posizione di attore in senso sostanziale, ha documentato che la misurazione venne effettuata da un proprio addetto e quest’ultimo, nell’effettuare i rilievi sul cantiere, esercitava un potere pubblico certificativo, derivante dalla devoluzione effettuata dal Comune di Frosinone con la concessione dianzi richiamata.

Ne consegue che il valore probatorio di tale accertamento non può ritenersi adeguatamente contestato con la mera produzione di una perizia descrittiva redatta da personale **** (che peraltro indica un’occupazione complessiva di mq 300 , di cui mq 120 sul tratto piazza Fiume e mq 180 sul tratto sito su via Po ,rispetto all’estensione del cantiere rilevata dall’ opposta in 200 mq ).”

CONFORME:

Quanto alla prova dei presupposti fattuali per la determinazione della misura del dovuto deve osservarsi che il verbale di accertamento avversato costituisce atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c, dotato, dunque, con riguardo ai dati direttamente appresi dai tecnici I. mediante sopralluogo sui cantieri e recepiti nel verbale avversato, dell’efficacia di prova legale fino a querela di falso secondo il disposto dell’art. 2700 c.c..

Quanto sopra consente di concludere che l’addetto I. che verificava e certificava la presenza del cantiere e le relative misure (come da schede di rilevazione del 25.11.2014, all.i nn. 9 e 10 alla comparsa di costituzione di I. s.r.l.), presupposti del potere si esazione del canone e sanzionatorio dell’abusiva occupazione poi riscontrata dalla I., esercitava un potere pubblico certificativo. Sicché i dati dimensionali del cantiere recepiti nel verbale di accertamento non sono revocabili in dubbio stante la mancata elevazione di querela di falso.”