2018

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Aumenti Tariffari e Sentenza Corte Costituzionale 15/2018 – Rassegna

 

TRIBUTI IN GENERE – Cassazione Sez.UU. – Sentenza 10266 del 27/4/2018 – Firma digitale – Formato – Valido anche il pdf

Tirando le fila sparse del discorso sin qui condotto, si deve escludere che le disposizioni tecniche tuttora vigenti (pure a livello di diritto dell’UE) comportino in via esclusiva l’uso della firma digitale in formato CAdES, rispetto alla firma digitale in formato PAdES. Né sono ravvisabili elementi obiettivi, in dottrina e prassi, per poter ritenere che solo la firma in formato CAdES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell’UE e la normativa interna certificano l’equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall’ordinamento sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>. Addirittura, nel processo amministrativo telematico, per ragioni legate alla piattaforma interna, è stato adottato il solo standard PAdES (artt. 1, 5, 6, specifiche tecniche p.a.t., d.P.R. 16/02/2016, n. 40), mentre la giurisprudenza amministrativa riconosce la validità degli standards dell’UE tra i quali figurano, come già detto, sia quello CAdES, sia quello PAdES (Cons. Stato, n. 5504/2017, cit.).

TOSAP – CTR LIGURIA – Sentenza 483 del 24/4/2018 – Autostrade – Esenzione – Non dovuta

Ai sensi dell’art. 38, d.lgs. n. 507/93, il presupposto impositivo della TOSAP è costituito dall’occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico, indipendentemente dall’esistenza o meno di una concessione od autorizzazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 507/93, sono soggette alla tassa le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. Un viadotto autostradale sopraelevato comporta la sottrazione o la limitazione dell’uso del suolo pubblico da parte della società che lo ha in gestione la rete autostradale e realizza, perciò, una occupazione di fatto che è tassabile ai fini TOSAP; inoltre, il viadotto autostradale costituisce un “impianto” ai fini dell’art. 38 cit. in quanto esso è costituito da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l’utilità ed impedisce l’utilizzazione edificatoria del fondo sottostante e finanche l’utilizzo agricolo riferito a determinate colture. Né alla società che ha la gestione economica e funzionale del viadotto in forza di apposita concessione può essere applicata l’esenzione prevista dall’art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/93, in quanto non si configura un’occupazione da parte dello Stato: infatti, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all’esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni.

CONFORMI:

#entratelocali #tributilocali #dirittotributario #dirittoamministrativo

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 9935 del 20/4/2018 – Accertamento – Motivazione – Requisiti – Notifica – Modalità

“Non coglie, dunque, nel segno, la censura di cui all’ultimo motivo di ricorso, atteso che il principio espresso da questa Corte in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, quanto al fine di porre l’interessato in condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della pretesa impositiva con quel grado di determinatezza e di intellegibilità tale da consentirgli un esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa (cfr., tra le molte, Cass. 6 febbraio 2015, n. 16836; Cass. sez. 5, 24 luglio 2014, n. 16836), va rapportato alla diversa natura e funzione proprie di ciascun atto (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 10 giugno 2009, n. 13395; Cass. sez. 5, 28 novembre 2014, n. 25329). A ciò consegue che, essendo il calcolo dell’imposta nella fattispecie in esame predeterminato per legge e non essendo possibile equivocare, alla stregua della diligenza media dell’operatore del settore, sul fatto che il numero (5) indicato negli atti notificati si riferisse non alle persone ma ai volantini — stante l’irrilevanza della quantità del mezzo diffusivo adoperato stabilita dalla stessa disposizione normativa — la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto gli atti impositivi legittimi sotto il profilo del rispetto dell’obbligo motivazionale”

… le stesse Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 20 Ric. 2015 n. 20149 sez. MT – ud. 07-02-2018 -4- luglio 2016, n. 14916) hanno provveduto, in generale, a ridisegnare in termini del tutto residuali la categoria dell’inesistenza delle notificazioni ad ipotesi che non sono in alcun modo riconducibili al caso di specie, riguardante impugnazione proposta nei termini avverso atti notificati presso sede secondaria della società. Il terzo, quarto e quinto motivo possono essere congiuntamente esaminati, essendo afferenti alla medesima circostanza.

CONFORMI:

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 9492 del 18/4/2018 – Mezzi di identico contenuto in connessione

“In tema di imposta sulla pubblicità, l’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, che riproduce sostanzialmente il contenuto dell’ultimo comma dell’art. 17 del d.P.R. n. 639 del 1972, considera come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un’unica sequenza.” (Cass. n. 23567/2009, Cassazione-16315-del-28.6.2013, Civile Ord. Sez. 6 Num. 22322 Anno 2014).”