Novembre 2018

COSAP – Cassazione – Ordinanza 29455 del 15/11/2018 – Uso speciale del bene pubblico – Fonte di diritto del credito

...la fonte del diritto di credito del Comune consiste nell’uso speciale del bene pubblico destinato alla generalità dei cittadini, cui consegue il pagamento di un canone predeterminato secondo le tariffe deliberate dal consiglio comunale (principio affermato nella citata ordinanza n. 18769 del 2017 e richiamato nella Sentenza n. 11673 del 11/05/2017 Rv. 644125 pure cit., nonché in Sez. 5, Sentenza n. 13476 del 27/07/2012 Rv. 623662). b) L’avviso di liquidazione, ossia l’accertamento, costituisce solo il primo atto della procedura per la riscossione del canone che consente lo spontaneo pagamento e deve essere attivato negli ordinari termini di prescrizione del credito.

c) Il diritto al COSAP non può essere considerato oggetto di trattativa privata (v. ordinanza n. 18769 del 2017 cit.) e comunque non è ipotizzabile una rinunzia al credito per facta concludentia, essendo in  tal caso richiesta per la pubblica amministrazione la forma scritta (v. sentenza 11673/2017 cit.)

d) L’obbligazione nasce con l’occupazione del demanio pubblico, con o senza titolo.

Civile Ord. Sez. 2 Num. 29455 Anno 2018

CONFORMI:

 

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 29096 del 13/11/2018 – Franchising – Soggetto passivo tenuto al pagamento

La ricorrente ribadisce la sua autonomia giuridica rispetto ai singoli affiliati della rete in franchising. Infatti un requisito imprescindibile del contratto di franchising è quello dell’indipendenza economica e giuridica dei soggetti contraenti così come riconosciuto dall’articolo 1 della I. n. 129 del 2004 che ha tipizzato i requisiti fondamentali di tale tipologia contrattuale.
Il franchisor dunque è soggetto del tutto autonomo rispetto al franchisee e solo quest’ultimo deve considerarsi responsabile verso i terzi per quanto concerne l’esercizio della propria attività imprenditoriale, compresa l’esecuzione della pubblicità del marchio concesso in godimento.

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 29095 del 13/11/2018 – Accertamento – Contenuto minimo

La ricorrente, sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge di insufficiente motivazione, richiede una diversa qualificazione dei fatti. In realtà la motivazione della CTR sul punto è sufficiente e conforme all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale in tema di determinazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, il contenuto minimo dell’avviso di accertamento è determinato dall’art. 10 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale richiede che esso indichi il soggetto passivo, le caratteristiche l’ubicazione del mezzo pubblicitario, l’importo dell’imposta accertata, delle soprattasse dovute e degli interessi.

Anche in relazione alle caratteristiche del mezzo pubblicitario la motivazione della sentenza impugnata è puntuale laddove afferma che l’indicazione del messaggio pubblicitario non si poteva specificare ulteriormente perché il pannello pubblicitario era adibito a reclamizzare nel tempo prodotti diversi e, dunque, la locuzione adottata dall’amministrazione con il termine «varia» era legittima e non poteva costituire un elemento invalidante l’atto impositivo.

Ciò rende irrilevante anche il fatto che, nel verbale di sopralluogo, l’inciso pubblicitario esposto era chiaramente identificato nella pubblicità Bacardi perché la motivazione fa riferimento all’uso del pannello in tempi diversi.

 

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 29092 del 13/11/2018 – Superficie – Modalità di calcolo

Questa Corte ha peraltro già avuto modo di precisare che “in tema d’imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, il d.lgs. 507/1993, art. 7 comma 1, stabilisce che l’imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. L’imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell’impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l’imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l’impianto è strutturato in modo tale che l’intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l’imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie” (così Cass. 21 gennaio 2008, n. 1161 richiamando Cass. n.4908/2005).

CONFORMI:

 

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Fototessere e distributori automatici – Esenzione – Non si applica – Rapida rassegna giurisprudenziale

“In realtà, come già osservato da questa Corte (cfr. Cass. civ. sez. 5 15 febbraio 2012, n. 2167; n. 13023/2015; n. 27497/2014;6714/2017), ai fini specifici dell’imposta si deve considerare comunque aperto al pubblico lo spazio interno della stazione ferroviaria il cui accesso sia consentito ai soggetti muniti di biglietto di viaggio; ciò in quanto, dalla richiamata disposizione normativa, si evince che il presupposto impositivo debba essere individuato nell’astratta possibilità del messaggio, in rapporto all’ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato (cfr. anche Cass. civ. sez. 5 2 ottobre 2009, n. 21161 e Cass. civ. sez. 5 8 settembre 2008, n. 22572).
Destituito di fondamento è il terzo motivo. Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1, lett. e) esenta dall’imposta “la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio”.

CONFORMI:

CASSAZIONE:

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI: