COSAP -Passi carrai a raso – Cassazione- Ordinanza 18108 del 14/9/2016
Cosap non applicabile ai passi carrai a raso se il Regolamento Comunale presenta vizi di illogicità e di illegittimità.
Cosap non applicabile ai passi carrai a raso se il Regolamento Comunale presenta vizi di illogicità e di illegittimità.
Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1 e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell’anno successivo.
E’ preciso obbligo del contribuente presentare, nei termini e con le modalità indicate dall’art. 8 del D.Lgs. 507/93, apposita denuncia di cessazione dei mezzi pubblicitari nonché provvedere alla loro materiale e tempestiva rimozione.
DIFFORMI:
Art. 39 D.Lgs. 507/93 – Soggetto Passivo – E’ sempre il titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione anche in caso di effettiva occupazione da parte di soggetti terzi