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TOSAP – Commissione Tributaria Regionale Lombardia – Sentenza 2791 del 27/6/2019 – Parcheggio condominiale – Dicatio ad patriam

“Ritiene il Collegio, che pur non essendo stata mai stipulata una convenzione tra il Condominio S., proprietario delle aree, ed il Comune di Sondrio, sulle stesse si sia validamente costituita una servitù ad uso pubblico mediante “dicatio ad patriam”, consistente nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dare vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza) un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività “uti cives”, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima (Civile Sent. Sez. 2 Num. 28632 Anno 2017; Civile Sent. Sez. 2 Num. 15618 Anno 2018).”

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TOSAP – CTR Umbria – Sentenza 94 del 6/5/2019 – Passi carrai – Opere visibili – Tassabili

“Dalla documentazione in atti ed in particolare dalle foto prodotte dall’appellante, ritraenti i due passi carrabili in questione, asseritamente pacifiche, mettono in evidenza e senza equivoci che mentre la quota planimetrica del cortile da cui provengono le autovetture condominiali per immettersi sulla Via pubblica attraverso i due passi carrabili, si trova alla stessa quota del marciapiede pubblico, quest’ultimo si trova però leggermente a quota superiore della strada. Questo ha fatto si che si è reso necessario modificarlo, abbassandolo gradatamente, al fine di raccordarlo alla strada pubblica e consentendo così un transito più agevole delle autovetture.Trattasi pertanto di opere visibili e incontestabili, tali da rendere concreta l’occupazione di superficie, anche se minima, sottraendola all’uso pubblico.”

COSAP/TOSAP – Cassazione – Sentenza 11550 del 2/5/2019 – Rai Way – Canone in misura fissa

“La forfetizzazione di cui alla lettera f), comma l, che si riferisce all’ipotesi speciale delle occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, con l’introduzione del criterio del numero di utenti, sottende un riferimento, implicito ma necessario, all’esistenza di una relazione di servizio tra l’occupazione dello spazio pubblico e la fornitura del servizio ai singoli utenti.

Si tratta di un criterio forfettario che permette di prescindere, per ragioni intuitivamente semplificatorie, dall’onerosissimo calcolo analitico della lunghezza dei cavi, sostituendolo con un valore, quello degli utenti serviti, più facilmente conteggiabile, ma ascrivibile alla stessa logica; se l’azienda fornitrice deve servire un certo numero di utenti, raggiungendoli con i suoi cavi, presumibilmente occuperà uno spazio pubblico corrispondente.

Tale criterio non ha invece alcuna base logica se non vi è contatto diretto fra l’azienda e gli utenti, che non vengono affatto raggiunti dai cavi siti nello spazio pubblico e se addirittura non vi è alcun rapporto fra l’azienda e gli utenti, come nella fattispecie.”

SULL’ ARGOMENTO:

TOSAP/COSAP – Consiglio di Stato – Sentenza 2028 del 27/3/2019 – Occupazione difforme – Decadenza – Legittimità

“Va, invero, considerato che un rapporto fiduciario deve comunque sussistere nello svolgimento del rapporto di concessione, atteso che al privato viene attribuita la disponibilità di un bene che è pubblico, conseguendone l’interesse dell’amministrazione a che lo stesso venga utilizzato in conformità del titolo rilasciato e da soggetto che ne garantisca l’osservanza.

La persistenza di tale rapporto si estrinseca nel corretto utilizzo del bene e, dunque, nel rispetto degli obblighi nascenti dal titolo concessorio, conseguendo la sanzione decadenziale all’inadempimento del privato.”

TOSAP – Occupazioni temporanee e permanenti – Criteri distintivi – Cassazione – Sentenza 31718 del 7/12/2018

Secondo la giurisprudenza di legittimità «In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) ed in base al combinato disposto degli artt. 42, 44 e 45 del d. Igs. n. 507 del 1993, l’occupazione deve essere considerata permanente quando (art. 42, primo comma, lett. c) l’atto di concessione ne prevede l’utilizzazione continuativa da parte del concessionario (con conseguente sottrazione del suolo e/o dell’area all’uso pubblico di destinazione) per tutta la sua durata, che deve essere superiore all’anno. Di converso, va considerata temporanea l’occupazione priva di autorizzazione (art. 42, secondo comma) ovvero (art. 42, primo comma, lett. b)) quella (anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore all’anno, nonché l’occupazione, anche se di durata superiore all’anno, che preveda la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte del giorno, difettando, in questo caso, il carattere della stabilità dell’occupazione stessa. Ne consegue che la considerazione della sola durata (infra o ultra annuale) della occupazione del suolo pubblico oggetto dell’atto di concessione non costituisce corretta valutazione dell’esatto discrimen legale per qualificare come temporanea, ovvero come permanente, detta occupazione, dovendosi, invece, verificare sempre se l’atto di concessione limiti o meno l’occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del giorno, perché la limitazione suddetta importa sempre la natura temporanea dell’occupazione> (Sez. 5, Sent. n. 18250 del 2003, Sez. 5, Sent. n. 27048 del 2007).