notifiche

NOTIFICHE – Atti tributari – A mezzo poste private – Valide almeno dal 2014 – Cassazione – SS.UU. – Sentenza 8416 del 26/3/2019

“il riferimento alle <<modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890>> va invero inteso quale mera previsione di un ulteriore strumento di notificazione di cui i soggetti al riguardo abilitati (e pertanto anche quello gestore del servizio privato) possono avvalersi, decisivo rilievo assume la circostanza che il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emanato dall’autorità amministrativa competente secondo le previsioni della L. n. 689 del 1981 ha natura di atto amministrativo ( cfr. Cass., 20/9/2006, n. 20401; Cass., 1°/6/1993, n. 6088 ), e non già giudiziario, e non concerne violazioni al Codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata…”

NOTIFICHE – Raccomandata a.r. – Compiuta giacenza – Notifica – Modalità – Cassazione – Ordinanza 6857 del 8/3/2019

“con riguardo alla data della avvenuta notifica, questa Corte ha già avuto modo di precisare che “in applicazione —non diretta ma analogica— della regola dettata nell’articolo 8, quarto comma, I. 890/02 secondo cui “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”, ed atteso che il regolamento 655/82 non prevede la spedizione di una raccomandata contenete l’avviso di giacenza, ma soltanto, all’articolo 25, il “rilascio dell’avviso di giacenza”, la data di perfezionamento della notifica, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, è quella del decimo giorno dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cass. 2047/2016) e da ciò consegue, alla luce della attestazione prodotta dal Comune che nel caso di specie la data è quella del 23 ottobre 2010…”

CONFORMI:

Si ritiene quindi (Cass., Sez. VI, 2 febbraio 2016, ord. 2047) che il suddetto bilanciamento debba rinvenirsi facendo applicazione – non diretta ma analogica – della regola dettata nell’articolo 8, quarto comma, Legge n. 890/82 secondo cui “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore“; peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l’avviso di giacenza, ma soltanto, all’art. 25, il “rilascio dell’avviso di giacenza”, la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 Legge n. 890/82, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza (o, nei caso o in cui l’agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l’avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest’ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

 

TRIBUTI IN GENERE – Accertamento – Notifica a mezzo raccomandata a.r. – Relata – Non necessita – Cassazione – Ordinanza 16166 del 19/6/2018

la notifica degli avvisi di accertamento è avvenuta direttamente per il tramite del servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Detta modalità è anche espressamente prevista dall’art. 1, comma 161 della 1. 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento agli enti locali e questa Corte ha più volte avuto modo di osservare che, laddove sia prevista detta forma di notificazione, trovano applicazione le norme del regolamento postale (nella fattispecie il d.m. 1 ottobre 2008) concernenti la consegna dei plichi raccomandati, di modo che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stata consegnata il plico e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se esso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 4 luglio 2014, n. 15135).
Nella fattispecie in esame la contribuente, ricevuta la consegna dell’atto impositivo, lo ha impugnato nei termini facendo valere in dettaglio le proprie difese che postulano la puntuale conoscenza dell’atto medesimo.

NOTIFICHE – Cassazione – Ordinanza n.234 del 8/1/2018 – Accertamento – Notifica con posta privata – Inesistenza

“Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione dell’avviso d’accertamento è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall’ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica (v. anche Cass. sez. un. n. 14916/16)”

Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della I. n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell’art. 201 del d. Igs. n. 285/1992. Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017. Ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato

ICI – Accertamenti – Notifica con raccomandata a.r. – Cassazione – Ordinanza n.25952 del 31/10/2017

“la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale consente di avvalersi di una modalità di notificazione semplificata, alla quale, pertanto, non si applicano le disposizioni della I.n.890 del 1982 concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (Sez.5, n.9111 del 2012).”