imposta pubblicità

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 9492 del 18/4/2018 – Mezzi di identico contenuto in connessione

“In tema di imposta sulla pubblicità, l’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, che riproduce sostanzialmente il contenuto dell’ultimo comma dell’art. 17 del d.P.R. n. 639 del 1972, considera come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un’unica sequenza.” (Cass. n. 23567/2009, Cassazione-16315-del-28.6.2013, Civile Ord. Sez. 6 Num. 22322 Anno 2014).”

IMPOSTA PUBBLICITA’- Cassazione – Sentenze 9490/2018 e 6917/2017 – Autonoleggi in aeroporto – Esenzione – Condizioni

Autonoleggi – Accesso all’area solo da parte della clientela – Esenzione – Condizioni

“…le scritte”Sixt” apposte su paline e cassonetti assolvono alla specifica funzione di indirizzare i clienti della società di autonoleggio verso il luogo, di pertinenza della predetta società, in cui vanno prelevati o riconsegnati i veicoli noleggiati, trattandosi di luogo, il parcheggio, “il cui accesso è riservato solamente ai clienti delle varie società di noleggio che vi operano”, non si pone in contrasto con il quadro normativo che disciplina l’imposta comunale sulla pubblicità, secondo l’interpretazione costantemente data da questa Corte.…la decisione impugnata evidenzia che lo scopo di promuovere la domanda di beni e/o servizi, e di pubblicità per la società di appartenenza, risulta recessivo rispetto a quello di indirizzare i clienti, che hanno già concluso un contratto di noleggio, verso il luogo in cui sono parcheggiati i veicoli, luogo peraltro di pertinenza della società Win Rent, in quanto operante, con esercizio ad essa riconducibile, nell’ambito aeroportuale milanese…

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Veicoli – Esenzione – Solo per le imprese di trasporto – Cassazione – Sentenza 8276 del 4/4/2018

“come risulta già dal semplice dato letterale, la norma è quindi diretta al vettore che, in quanto tale, nell’espletamento di un contratto di trasporto, svolga la sua attività per conto proprio o ‘anche’ per conto di terzi (ma, in tale ultima ipotesi, come subvettore in esecuzione di un contratto di subtrasporto stipulato con il primo vettore); e non si rivolge pure all’impresa di produzione che effettui, come attività strumentale, il trasporto della merce prodotta; “

PUBBLICITA’ – Sanzioni Cds – Cassazione Ordinanza n.4424 del 23/2/2018 – Abusivo – Solidarietà passiva

Ora, nel caso in esame, accertato l’esistenza del cartello pubblicitario e l’assenza di autorizzazione (del resto mai contestata dalla società Denny Rose spa), nonché valutato che il contenuto pubblicitario tornava a beneficio della società Denny Rose spa, era ragionevole presumere che la stessa società fosse, comunque, corresponsabile con il materiale installatore del manifesto pubblicitario, giusta la normativa di cui all’ art. 197 CdS. I dati e le circostanze di fatto erano sufficienti, dunque, ad acclarare la responsabilità (se non esclusiva, solidale) della società Denny Rose spa in ordine all’apposizione del cartello oggetto di causa e, pertanto, l’Amministrazione aveva assolto l’onere della prova relativa all’imputazione del comportamento sanzionato Era,
invece, onere della società Denny Rose di dimostrare che il fatto -certo, l’affissione, non autorizzata, di un cartello pubblicitario che la riguardava direttamente, si era verificato senza la sua volontà e/o, comunque, contro la sua volontà.