imposta pubblicità

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 6916 del 17/3/2017 – Centro commerciale – Luogo aperto al pubblico

Centro commerciale – luogo aperto ai soli operatori dotati di partita iva – tassabilita’ messaggi – ammessa in quanto comunque luogo aperto al pubblico

CONFORMI:

CENTRO COMMERCIALE – Luogo aperto al pubblico – Messaggio pubblicitario – Assoggettabilità all’imposta -Sussiste.

Il presupposto normativo della imposta sulla pubblicità è costituito dalla funzione pubblicitaria dei cartelli per i quali è prevista l’imposta, essendo soggetta a tributo ogni comunicazione con il pubblico che risulti obiettivamente idonea a far conoscere a possibili acquirenti il nome, l’attività, il prodotto di un’azienda a prescindere dal carattere effettivamente reclamistico. Il fatto che detta pubblicità venga svolta in un luogo aperto al pubblico, quale è un cento commerciale per grossisti non la esclude dall’applicazione dell’imposta, in considerazione del fatto che l’accesso al suddetto centro è consentito alla generalità dei cittadini (a differenza del vero e proprio acquisto riservato ai grossisti).

L’ insegna situata sul box interno al Centro commerciale non ne esclude la capacità pubblicitaria.

CANONE UNICO – PUBBLICITA’ – Permesso di costruire – Non necessita – Consiglio di Stato – Sentenza 236 del 19/1/2017

Gli interessi legati all’assetto urbanistico, pertanto, devono essere perseguiti dal Comune non attraverso la duplicazione dei titoli autorizzatori, ma vanno, al contrario, valutati, nel rispetto del principio di semplificazione e unicità del procedimento amministrativo, all’interno del procedimento di rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 23, comma 4, codice della strada, con la conseguenza che quest’ultima autorizzazione dovrà essere negata nel caso in cui l’installazione risulti incompatibile con le esigenze urbanistico-edilizie.

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cessazione dei mezzi pubblicitari – Rassegna giurisprudenziale

E’ preciso obbligo del contribuente presentare, nei termini e con le modalità indicate dall’art. 8 del D.Lgs. 507/93, apposita denuncia di cessazione dei mezzi pubblicitari nonché provvedere alla loro materiale e tempestiva rimozione.

DIFFORMI:

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza n.8658 del 19/4/2015 – Marchio, logo o ragione sociale – Tassabile

l’uso del segno distintivo dell’impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) non è escluso dall’ambito delle forme pubblicitarie imponibili, quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno adoperato risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l’attività o il prodotto dell’impresa e non abbia soltanto una mera finalità distintiva.