contenzioso

CONTENZIOSO – CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 158 del 25/6/2019 – Concessionario – Giudice competente

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l’ente locale concedente».

 

“Difatti, il rapporto esistente tra l’ente locale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma la plurisoggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell’atto di accertamento e riscossione a quest’ultimo.

Ne consegue che, ritenuto irragionevole ai fini del radicamento della competenza territoriale, per le ragioni evidenziate, il riferimento alla sede del soggetto cui è affidato il servizio di riscossione, non può che emergere il rapporto sostanziale tra l’opponente e l’ente concedente.

Alla sede di quest’ultimo, ai fini della determinazione della competenza, non vi è quindi alternativa.

Pertanto va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, dell’ente locale concedente».

CONFORMI:

COSAP – Cassazione – Ordinanza 2552 del 2/2/2018 – Giurisdizione – Del giudice ordinario

” Le S.U. di questa Corte, con sentenza n. 21950 del 2015, hanno chiarito, infatti, che: “Le controversie relative ai canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché l’obbligo di pagamento di un canone per l’utilizzazione del suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa” (Cass. n. 1267 del 2003; Cass. n. 14864 del 2006; Cass. n. 28161 del 2008). “

CONFORMI:

CONTENZIOSO – Cassazione – Ordinanza n. 21247 del 13/9/2017 – Giudice tributario competente per territorio – E’ quello della sede del concessionario

quanto al profilo concernente la competenza per territorio del giudice tributario, questa Corte ha avuto modo di affermare che « La Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo ove ha sede l’ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera dell’art. 4 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che radica la competenza territoriale non sulla base di criteri contenutistici, inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione, salvo eccezioni tassativamente previste, all’allocazione spaziale dei soggetti in causa. » (Cass. n. 4682/2012).

Cassazione_Civile Ord. Sez. 5 Num. 21247 Anno 2017

DIFFORME:

Corte_Costituzionale_pronuncia_158_2019