accertamento e riscossione

Illustrazione Vettori di Vecteezy

RISCOSSIONE COATTIVA – Cassazione – Ordinanza 13144 del 16/5/2019 – Ingiunzione di pagamento – Impugnabile solo per vizi propri

” L’ingiunzione fiscale oggetto della presente controversia, è stata emessa a seguito di avviso d’accertamento non impugnato, pertanto, equivale alla «cartella dopo avviso» e si esaurisce nell’intimazione a xxxx di pagare la somma dovuta in base all’avviso stesso non integrando un nuovo atto impositivo ma un atto liquidatorio ( cfr Cass. 19204/06).

L’ingiunzione di pagamento preceduta dall’avviso di accertamento non impugnato avendo la funzione di un precetto non può essere impugnata per motivi che attengono alla pretesa fiscale contenuta nel prodromico avviso di accertamento ormai consolidatosi. Le doglianze del xxxx afferiscono al merito della pretesa fiscale, con riferimento all’individuazione della soggetto passivo e avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando l’avviso di accertamento.”

CONFORMI:

Giustizia Vettori di Vecteezy

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Verbale di pubblico ufficiale – Insuperabile valore probatorio in caso di mancata querela di falso – Cassazione – Ordinanza 1354 del 18/1/2019

E tale conclusione – incentrata sulla inidoneità della contestazione probatoria mossa dalla società contribuente, in quanto non tradottasi nella proposizione di querela di falso – attesta che il giudice di appello ha esaminato il punto fondamentale di causa, dando sintetica ma congrua motivazione delle fonti del proprio convincimento; appunto nel senso della  intangibilità dell’efficacia probatoria attribuibile al verbale dei vigili urbani, in quanto non fatto oggetto della necessaria querela di falso. Va detto che si tratta di motivazione di totale conferma di quanto aveva già ritenuto il giudice di primo grado, secondo cui “per quel che concerne il numero e la superficie dei mezzi, l’avviso di accertamento non merita censura in quanto basato sulla rilevazione dei VVUU che la documentazione prodotta dalla ricorrente non è in grado di infirmare”.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Ravvedimento operoso parziale – Inammissibile – Cassazione – Sentenza 22330 del 13/9/2018

Questa Corte, con affermazione di principio cui va data continuità, ha già ritenuto che «in tema di sanzioni amministrative per , violazioni di norme tributarie, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell’obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall’Amministrazione finanziaria» (Cass. n. 19017 del 24/09/2015)

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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Atto non impugnato – Rimborso – Non spetta – Cassazione – Ordinanza 20367 del 31/7/2018

Trova dunque applicazione, nella fattispecie in esame, il principio di diritto espresso da questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 15 gennaio 2007, n. 672) secondo cui «In tema di contenzioso tributario, la valorizzazione del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta, e pertanto, quando la riscossione avviene per mezzo del ruolo, l’impugnazione del contribuente deve essere proposta tempestivamente contro il predetto atto impositivo, senza alcuna necessità di provocare il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione».

Ciò comporta che qualora (come nella specie) il contribuente non impugni l’atto con il quale l’amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, «ma presenti istanza di rimborso, dopo aver pagato nei termini richiesti, dalla definitività per mancata impugnazione dell’atto impositivo deriva l’inammissibilità dell’istanza, perché contrastante con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l’attività esattiva dell’amministrazione.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Obiettiva incertezza normativa – Cassazione – Ordinanza 21233 del 13/9/2017

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, per incertezza normativa obiettiva, quale causa di esenzione del contribuente da responsabilità, deve intendersi la situazione che si crea per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra i quali, in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione delle norme, il cui accertamento è rimesso all’esclusiva valutazione del giudice. Ne consegue che detta incertezza è ravvisabile, allorchè risultino difficoltà di individuazione delle disposizioni normative dovute al difetto di esplicite previsioni di legge, ovvero oscurità o ambiguità del testo normativo». (Cass. n. 4685 del 2012, Cass. n. 14142 del 2013).