IMPOSTA PUBBLICITA’ – Soggetto passivo – Solidarietà – Coobligato in solido – La posizione della Cassazione

Le norme civilistiche che disciplinano le obbligazioni
 solidali sono – in assenza di indicazione normativa contraria – applicabili
anche alle obbligazioni solidali in materia tributaria; perciò l’avviso di
 accertamento relativo alla imposta sulla pubblicità viene legittimamente 
notificato a “colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi
o oggetto della pubblicità” e che è (in base al comma 2 dell’art. 6 del
 D.Lgs. n. 507/1993) “solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta” su 
un piano di parità rispetto a “colui che dispone a qualsiasi titolo del
mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.”.

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 20830 del 26/10/2005 – Complessi edilizi – Cartello cantiere

Cartelli esposti per la vendita di immobili – Cantieri edili – Ne consegue che anche i cartelli stradali indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita, rivolgendosi ad una massa indeterminata di possibili acquirenti od utenti, pongono in essere una pubblicità tassabile ai sensi del citato art. 6, a prescindere dal fatto che l’iscrizione presenti o meno i connotati dell’insegna. Peraltro, D.Lgs. n. 507 citato, art. 17, esenta dall’imposta solo le insegne che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività di esercizi commerciali e di produzione di beni e servizi, purchè di superficie non superiore a cinque metri quadrati e salve le previsioni particolari adottate con regolamenti comunali.

TOSAP – Cassazione – Sentenza 16672 del 8/8/2005 – Linee telefoniche – Soprassuolo – Tassabilità

Ora, così come ci sono motivi per non tassare i cavi che corrono sui muri (poichè sostanzialmente non occupano spazio pubblico), ci sono invece validi motivi per tassare lo spazio occupato dalle centraline e dai pali, nonchè dai cavi aerei che, correndo questi ultimi su suolo pubblico, collegano le centraline agli edifici, e gli edifici tra loro, posto che la previsione contenuta nell’articolo 46 del D.Lgs. è generale per il soprassuolo, e posto che l’articolo 38, comma 2, non esclude affatto dalla tassazione centraline e cavi che corrono su suolo pubblico. La presenza in aria di un cavo costituisce un fatto di occupazione del soprassuolo che deve essere sottoposto a tassazione.

TOSAP – Cassazione – Sentenza 13493 del 28/6/2005 – Occupazione a tutela incolumità su edificio privato- Tassabilità

la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, presuppone unicamente, ai sensi dell’art. 38 D.lgs. 507 /93, il fatto oggettivo dell’occupazione, quale che sia il fine che l’abbia determinata, trovando la sua ratio nell’utilizzazione che il singolo faccia, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all’uso della generalità dei cittadini, interesse o utilità che può anche coincidere con finalità di ordine pubblico, proprie dell’ente territoriale, come quando l’occupante intenda evitare che dalla cosa di sua proprietà gravemente danneggiata, ovvero oggetto di lavori di ristrutturazione o restauro, possa derivare un danno alle persone.