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TIA – Cassazione – Ordinanza n.3184 del 9/2/2018 – Iscrizione a ruolo – Non necessita previo accertamento

che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, in tema di tassa sui rifiuti, consente ai Comuni di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento, soltanto nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla base dei ruoli dell’anno precedente, cioè sulla base di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, in forza pertanto di una operazione puramente automatica;

che, come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, “Dall’esame di questa disposizione emerge chiaramente che il presupposto della sua applicazione e, quindi, del riconoscimento ai Comuni di tale facoltà – che costituisce pur sempre, nel panorama normativo, una eccezione, come tale non suscettibile di applicazioni estensive (Cass. n. 19165 del 2004) – risiede nel fatto che i dati relativi all’iscrizione a ruolo dell’anno precedente, utilizzati per la liquidazione, possano considerarsi acquisiti, cioè definitivi, risultando o dalla stessa dichiarazione del contribuente o da un accertamento dell’Ufficio divenuto inoppugnabile.

COSAP – Cassazione – Ordinanza 2552 del 2/2/2018 – Giurisdizione – Del giudice ordinario

” Le S.U. di questa Corte, con sentenza n. 21950 del 2015, hanno chiarito, infatti, che: “Le controversie relative ai canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché l’obbligo di pagamento di un canone per l’utilizzazione del suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa” (Cass. n. 1267 del 2003; Cass. n. 14864 del 2006; Cass. n. 28161 del 2008). “

CONFORMI:

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TOSAP – Cassonetti rifiuti – Esenzione – Non applicabile – Cassazione – Ordinanza 2312 del 30/1/2018

Torna, la Suprema Corte, ad esprimersi ancora una volta sulle invocate esenzioni ai fini Tosap per occupazioni realizzate con cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Riconfermando l’univoco orientamento già espresso in numerose occasioni, la VI Sezione ribadisce la debenza del tributo in assenza dei requisiti previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 507/93.

 

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2312 Anno 2018

Questa Corte ha già avuto occasione di recente di affermare, in controversia analoga tra le stesse parti riferita all’anno d’imposta 2004 (cfr. Cass. sez. 5, 12 maggio 2017, n. 11883) la correttezza di detta statuizione, in ragione del fatto che il demanio comunale non costituisce oggetto dell’intervento appaltato ed in quanto «l’occupazione effettuata dalla società con gli impianti adibiti al servizio in questione non rientra neppure nell’ipotesi di cui all’art. 49, lett. e) del d. lgs. n. 507/1993», norma di stretta interpretazione, «che subordina l’esenzione dal tributo al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita di detti impianti al Comune al termine del rapporto concessorio» (in termini analoghi cfr. Cass. sez. 5, 11 giugno 2004, n. 11175), ipotesi pacificamente non ricorrente nella fattispecie in esame.
D’altronde, la dedotta mancanza di un interesse economico della ricorrente in ragione della destinazione a pubblico servizio non è compatibile con la natura lucrativa dell’attività d’impresa svolta dalla ricorrente medesima.
Ne consegue la legittimità della decisione impugnata che, in conformità ai precedenti di questa Corte richiamati dalla CTR (Cass. sez. 5, 29 luglio 2009, n. 17591; Cass. sez. 5, 21 giugno 2004, n. 11553; Cass. sez. 5, 12 gennaio 2004, n. 238; cfr. anche, più di recente, Cass. sez. 5, 27 settembre 2017, n. 22490), ha inteso il concetto di occupazione quale presupposto del tributo in esame in senso oggettivo, implicante il solo fatto della relazione materiale instaurata con la cosa, prescindendo, quindi, oltre che dal contenuto, dal titolo stesso che eventualmente ne disciplini l’utilizzazione.

TARSU – Cassazione – Sentenza n.1963 del 26/1/2018 – Mancata utilizzazione del servizio – Esenzione – Non spetta

“in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente” (Cass. ord. 18022/13; così Cass. ord.14541/15).

ICI – Cassazione – Sentenza n.1694 del 24/1/2018 – Aree demaniali – Concessionario – Debenza del tributo

“…( Cass. n. 3761 del 18/02/2014; Cass. n. 9935 del 16/04/2008; Cass. n. 1718 del 26/01/2007 ) secondo cui il concessionario di un’area demaniale, sulla quale abbia ottenuto l’autorizzazione ad edificare uno stabilimento balneare, è titolare di una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure avente natura temporanea…”

Invero l’art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504 del 1992, disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta un obbligo di indicare anche l’esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile (cfr. Cass. n. 14094 del 11/06/2010).