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COSAP – Verbale PM – Annullamento – Accertamento canone – Vigenza

“l’annullamento del verbale avente ad oggetto una violazione al codice della strada riguarda i suoi effetti all’interno del procedimento finalizzato all’irrogazione della sanzione correlata a siffatta violazione, ma non priva il verbale della sua efficacia come documento attestante le operazioni poste in essere dai verbalizzanti.”

 

COSAP – Tribunale Bologna – Sentenza 20828 del 27/11/2019 – Autostrade – Viadotti – Canone e sanzioni dovute

” L’invocata causa di esclusione della responsabilità, di cui all’art. dell’art. 4 della legge n. 689 del 1981 e dell’art 63 del D. lgs. n. 446 del 1997, non può essere in alcun modo invocata, da una parte, in considerazione delle sopracitate specifiche previsioni regolamentari di occupazione, che mediante la conoscenza (o almeno la conoscibilità) del Regolamento Comunale, in quanto atto normativo di secondo grado, avrebbe dovuto indurre Autostrade allo spontaneo pagamento del canone. Dall’ altra parte, non può di certo ricorrere l’invocata esimente dell’adempimento di un dovere in ragione dell’orientamento giurisprudenziale appena visto, orientamento che appare ben consolidato e risalente a pronunce del 2017, confermate nel 2018 e nel 2019.”

CONFORME:

COSAP – Tribunale Roma – Sentenza 20977 del 31/10/2019 – Lavori edili urgenti – Esenzione solo per cause di forza maggiore

“Tale ipotesi di esenzione inerisce al caso in cui un immobile venga a deteriorarsi e/o a costituire una situazione di pericolo in relazione ad un evento di forza maggiore (si pensi, ad esempio, ad un evento sismico, ad un esplosione, ad imprevisti ed eccezionali eventi atmosferici, ecc.). La norma di esenzione dal COSAP, di cui all’art. 19 del Regolamento “OSP e COSAP” di Roma Capitale, intende salvaguardare quelle ipotesi eccezionali in cui il cittadino, per una circostanza imprevedibile, si sia trovato ad affrontare un onere ed un’attività imprevista…Né può confondersi, come fa l ‘attrice in riassunzione, il concetto di “urgenza” (cioè a dire “quando occorre provvedere senza indugio all’esecuzione dei lavori” così come previsto dall’art. 11 del regolamento COSAP) con il concetto di “forza maggiore” (cioè a dire una fatto e/o un evento imprevedibile).”

Occupazione abusiva – Accertamento – Omessa notifica verbale – Irrilevanza

“si ritiene infondata l’eccepita omessa notifica del verbale “prodromico” nei termini perentori previsti dall’art. 14 L. 689/1981 e comunque secondo le modalità e termini previsti dal regolamento in materia di OSP di cui alla Del. C.C. 119/2005, atteso che nella fattispecie in esame non è in predicato il procedimento sanzionatorio (di cui ai commi da 1 a 5 dell’art. 14 bis della Delibera C.C. 119/2005) ma una richiesta di pagamento di indennità di occupazione abusiva che non postula alcuna notificazione prodromica del verbale di accertamento, soggiacendo alla sequenza procedimentale di cui ai commi da 6 a 10 dell’art. 14 bis della predetta Delibera e che scaturisce dal rapporto contenente gli estremi dell’occupazione abusiva all’ufficio competente in materia di riscossione dell’indennità, indicato al comma 3. In ogni caso nell’avviso di pagamento opposto è stato espressamente richiamato il verbale di accertamento che è stato compiutamente portato nella sfera di legale conoscenza dell’attore, atteso che risulta per tabulas , dalla documentazione depositata da Roma Capitale, la regolare notifica in data 07.01.2013 dello stesso ex art. 138 c.p.c. nei termini dell’art. 14 bis del regolamento cosap “.