Imposta Pubblicità

#entratelocali #tributilocali #dirittotributario #dirittoamministrativo

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Gestione del servizio di riscossione e di accertamento – Minimo garantito – Giurisprudenza e Prassi

Un breve revival – IMPOSTA PUBBLICITA’ – TOSAP/COSAP – Uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico – Legge 25 marzo 1997, n. 77 – Art. 6

Uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico
In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 28 marzo 1991, n. 112, nonchè per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre giorni.

Giurisprudenza sull’argomento:

IMPOSTA PUBBLICITA’/AFFISSIONI – Tar Rm – Sentenza n. 5723 del 11/5/2017 – Manifesti di propaganda ideologica – Contenuto non censurabile d’ ufficio

Diritti Affissioni – Manifesti – La fonte primaria che regola la materia (il d.lgs. n. 507/93) tutela infatti, oltre l’interesse finanziario dell’ente locale, anche l’ambiente, il decoro urbano, l’igiene, e altri interessi collettivi, con precipuo riguardo alle modalità e alle procedure da seguire per effettuare legittimamente le affissioni (cfr. Cass. civ. sez. I^, sentenza n. 4506 del 5.3.2004).

Tale compendio normativo non conferisce però all’ente locale il compito di sindacare nel merito il contenuto della affissioni proprio perché sia gli slogan pubblicitari che le affissioni di altra natura costituiscono una libera forma di manifestazione del pensiero.

Diversamente opinando si conferirebbe all’amministrazione un potere di “censura”, in aperto contrasto con i valori protetti dalla Carta fondamentale.

 

DIFFORME:

“Ritenuto, in conclusione, che il provvedimento comunale non appare viziato da carenza di motivazione laddove nega l’affissione per, alla luce del rammentato atto regolamentare comunale, una possibile violazione di norme poste a protezione della coscienza individuale ed a tutela di ogni confessione religiosa”