Imposta Pubblicità

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Poste – Vetrine – Mezzi in connessione – Non ravvisabile – CTR Emilia Romagna – Sentenza 641 del 28/3/2019

“…A parere di questo Collegio, appurati i requisiti dell’identico contenuto e della riferibilità dei suddetti mezzi al medesimo soggetto, difetta della necessaria condizione richiesta dalla norma: la collocazione delle insegne, perché queste possano considerarsi in connessione tra loro, deve rendere evidente e percepibile il collegamento logico funzionale e inscindibile esistente tra gli stessi mezzi pubblicitari. Nel caso in esame, non è possibile riscontrare tale necessaria condizione, considerato che le vetrine dell’Ufficio Postale, conservano ognuna una loro autonomia…”

CONFORME:

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Postamat – Esenzione – Non spetta – CTR Emilia Romagna – Sentenza 638 del 28/3/2019

” a parere di Questa Commissione l’indicazione “Postamat” contenute nel caso che ci occupa come da foto prodotte dall’appellante, non può essere ricompresa fra le ipotesi di esenzione dell’imposta sulle pubblicità ex art.17 comma 1 lett.b DLGS 507 /93 perché trattasi di mezzo pubblicitario esposto su muro esterno; la norma citata non è suscettibile di interpretazione analogica essendo di natura speciale e derogatoria della norma generale. “

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 16875 del 15/6/2021 – Cabine per foto tessera – Esenzione – Esclusa

La Suprema Corte, con numerose pronunce, mette fine ad un vasto contenzioso che aveva a lungo coinvolto operatori commerciali ed uffici. La giustizia tributaria di primo e secondo grado, non di rado, aveva manifestato, nel merito, orientamenti difformi e a volte persino contraddittori. Oggi la Cassazione, accogliendo le tesi degli Enti impositori, ribadisce l’inapplicabilità dell’esenzione dall’imposta per le fattispecie oggetto della vertenza.

“Ciò posto, nella fattispecie in esame, in cui pacificamente si discorre di pannelli apposti su distributori automatici (cabine per foto, foto per documenti, fototessera, ecc.), ai fini della applicazione dell’esenzione ai sensi della norma invocata dalla ricorrente, correttamente la sentenza impugnata ha in primo luogo valutato se le postazioni di distribuzione automatica possano essere configurate quali “sedi” di svolgimento dell’attività commerciale, giungendo correttamente ad escludere tale possibilità.

Invero, la sentenza impugnata impropriamente afferma che l’art. 47 del d.P.R. n. 495/1992 indichi la “sede della società”, posto che l’espressione effettivamente inserita nella norma citata è “sede dell’attività”, ma ciò non incide sulla necessità di individuare il concetto di “sede” in senso giuridico e non, come sostenuto dalla ricorrente, in senso atecnico, ossia quale “luogo” genericamente inteso.

In proposito, va richiamato il precedente di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, che, in un analogo caso, ha escluso la riconducibilità dei distributori automatici al concetto di “sede” (cfr. Cass., sez. 5, 30/12/2014, n. 27497, Rv. 634248 -01). 

Tanto premesso, risulta di intuitiva evidenza che le cabine per fototessera e/ o le postazione automatiche di distribuzione di cibi o bevande non possono essere ricondotte nè al concetto di sede legale né a quello di sede effettiva di esercizio dell’attività sociale come sopra richiamati, e neppure può ipotizzarsi un rapporto pertinenziale con la sedé della società, in ragione dell’ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale.”

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

 

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 1360 del 18/1/2019 – Messaggi generici – Vetrofanie/immagini – Imponibili

Il collegio condivide, infatti, il consolidato orientamento espresso dalla S.C., secondo cui: “costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti – indipendentemente dalla ragione e finalità della sua  adozione – obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l’attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica”. (Cassazione Sentenza n. 17852 del 3/9/2004, Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 30 giugno 2010, n. 15449). Occorre, infatti, distinguere la funzione sostanzialmente decorativa da quella pubblicitaria in grado di veicolare un messaggio diretto a raggiungere una pluralità di possibili acquirenti. Nel caso di specie, come accertato nella sentenza impugnata si tratta di “grandi fotografie  che coprono l’intera superficie delle vetrine di un supermercato e rappresentano cibi vari (latte, verdure, pane, formaggi, ecc.), materie prime, scene agresti, persone che cucinano, persone che consumano pasti in compagnia della famiglia o di amici”. Tali immagini inequivocabilmente promuovono l’attività dell’esercente e sono dirette a richiamare l’attenzione dell’eventuale acquirente, in quanto sono strettamente attinenti all’attività commerciale svolta all’interno del supermercato. Va ritenuta, pertanto, la natura pubblicitaria dei mezzi sottoposti a tassazione oggetto del presente giudizio, assolvendo gli stessi ad una funzione promozionale di vendita.

CONFORMI:

 

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Tariffe – Deliberazione – Decorrenza – Cassazione – Ordinanza 949 del 16/1/2019

“Ritiene il collegio di aderire all’orientamento espresso di recente dalla S.C., secondo cui: “In base all’art.37, 1” co., d.lgs. 507/93, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, nei limiti ivi indicati, “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri”. I decreti di adeguamento – si stabilisce – “accertano l’entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati”. Nel caso di specie rileva il DPCM 16 febbraio 2001 il quale, dopo aver rideterminato (art.1) la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all’articolo 12 d.lgs. 507/93 (con suddivisione dei Comuni in cinque classi differenziate), ha poi stabilito (art.2) che: “La rideterminazione della tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all’art. 1 decorre dal 1^ marzo 2001”. Le disposizioni sin qui esaminate debbono essere coordinate con la regola generale desumibile dall’art.3, co. 5^, d.lgs. 507/93 cit. (modificato dall’articolo 10, co. 1^, lettera a), della I. n. 448/01)., secondo cui: “In deroga all’ articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno”.

Da questa disposizione, di rango primario, si evince dunque che le tariffe in questione devono essere fatte oggetto di una specifica delibera comunale; la cui emanazione – soltanto – legittima l’applicazione retroattiva (dalla data di adozione al 1° gennaio del medesimo anno) di una tariffa che, altrimenti, non potrebbe sottrarsi al regime generale di irretroattività della norma impositiva. Ferma dunque restando la vigenza della rideterminazione tariffaria dal 1° marzo 2001 (data a partire dalla quale le nuove tariffe potevano essere recepite dalle amministrazioni comunali), la concreta applicabilità di essa presuppone che, secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva, intervenga una delibera di recepimento da parte del Comune; in assenza della quale “si intendono prorogate di anno in anno” le tariffe già adottate. Posto che anche le delibere di recepimento debbono essere emanate entro il 31 marzo di ogni anno, si evince che – in caso di adozione successiva – le nuove tariffe non possano valere che a decorrere dal 1° gennaio dell’anno seguente”

CONFORME:

 

SUL TEMA ANCHE: 

D.P.C.M. 2001 – RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE