Sentenza del 26/10/2020 n. 5884 – Comm. Trib. Prov. Catania Sezione/Collegio 6
Massima: “La base imponibile del tributo comunale sulla pubblicità ricomprende non solo la superficie espositiva, ma anche la cornice nella quale il messaggio pubblicitario risulta inserito. E ciò sulla base della considerazione che l’oggetto del tributo emerge non tanto o non soltanto dall’attività di diffusione del messaggio, ma” “dal mezzo pubblicitario disponibile e dalla relativa potenzialità in uso” “.
Riferimenti normativi:
Riferimenti alla giurisprudenza conformi: Cassazione Civile, Sez. 5, sentenza n. 7081/2014 e sentenza n. 552/2007