2018

RIFIUTI – TARSU/TIA – Denuncia variazione – Irretroattività – Cassazione Sentenza 4602 del 28/2/2018

La finalità di questa disciplina è quella – da un lato – di fare salvo il diritto del contribuente di comunicare in ogni momento all’ente impositore la variazione delle condizioni di applicabilità della tariffa precedentemente emerse; e – dall’altro – di escludere che tale comunicazione possa esplicare efficacia retroattiva. Se il primo scopo della disciplina regolamentare risponde al principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale nei dati di scienza, e non di natura volitivo- negoziale, in essa contenuti, la seconda finalità è conforme all’esigenza di indurre il contribuente alla sollecita presentazione della comunicazione di variazione e, al contempo, di preservare all’ente impositore la concreta possibilità di verificare tempestivamente, e sulla base dell’attualità di stato, il fondamento della variazione comunicata. Va osservato che la disciplina regolamentare in esame si pone in linea con quanto stabilito, in sede di normativa speciale, dall’art.66, 5^ co., d.lgs.507/93 (vigente ratione temporis), secondo cui: “Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo”. Si tratta di esclusione legale di efficacia retroattiva delle variazioni aventi ad oggetto, tra l’altro, proprio la riduzione di superficie imponibile ai fini della fiscalità ambientale.”

Waste Management Vectors by Vecteezy

RIFIUTI/TARSU – Rifiuti speciali – Onere della prova a carico del contribuente – Cassazione – Ordinanza 3799 del 16/2/2018

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo il quale, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, spetta al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. n. 21250 del 2017, conf. Cass. n. 4766 del 2004, Cass. n. 17703 del 2004, Cass. n. 13086 del 2006, Cass. n. 17599 del 2009, Cass. n. 775 del 2011

 

TARSU – Cassazione – Ordinanza n.3798 del 16/2/2018 – Area demaniale – Tassabile

La natura demaniale di un bene concesso in suo a terzi è di per sé del tutto irrilevante ai fini dell’assoggettamento della relativa area a TARSU, se produttiva di rifiuti solidi urbani (Cass. n. 3829 del 2009). In questo senso depone l’art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507 del 1993 che dichiara: “esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri”. Mentre l’art. 21, comma 8, d.lgs. n. 22 del 1997 , nel disciplinare le competenze dei comuni in materia di rifiuti, dichiara che: “sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi. L’art. 6, comma 1, lett. c) legge n. 84 del 1994 istituisce le Autorità portuali in determinati porti con il compito, tra l’altro, di “affidamento e controllo dell’attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’articolo 16, individuati con decreto del Ministero dei trasporti e della Navigazione”

RIFIUTI – TARSU – Aree scoperte – Soggetto passivo – E’ l’effettivo occupante – Cassazione – Ordinanza 3186 del 9/2/2018

…sicché unico soggetto passivo del tributo va individuato nella società che gestisce il parcheggio, in quanto il diritto di utilizzare lo spazio non esclude la detenzione dell’area da parte del soggetto concedente…che, come già detto, i soggetti passivi dell’obbligazione tributaria in materia di TARSU sono coloro che occupano o detengono un immobile, per cui appare evidente come il legislatore abbia voluto assoggettare al pagamento del tributo chi occupa effettivamente locali od aree scoperte, e fruisce del servizio di raccolta dei rifiuti, prescindendo dal titolo legittimante l’occupazione stessa, e chi detiene un immobile, in forza di un titolo negoziale che legittima il godimento dell’immobile, e qualifica la relazione con esso, in tal caso essendo detto soggetto portatore di un autonomo interesse ad esercitare un potere sul bene;

#entratelocali #tributilocali #dirittotributario #dirittoamministrativo

TIA – Cassazione – Ordinanza n.3184 del 9/2/2018 – Iscrizione a ruolo – Non necessita previo accertamento

che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, in tema di tassa sui rifiuti, consente ai Comuni di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento, soltanto nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla base dei ruoli dell’anno precedente, cioè sulla base di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, in forza pertanto di una operazione puramente automatica;

che, come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, “Dall’esame di questa disposizione emerge chiaramente che il presupposto della sua applicazione e, quindi, del riconoscimento ai Comuni di tale facoltà – che costituisce pur sempre, nel panorama normativo, una eccezione, come tale non suscettibile di applicazioni estensive (Cass. n. 19165 del 2004) – risiede nel fatto che i dati relativi all’iscrizione a ruolo dell’anno precedente, utilizzati per la liquidazione, possano considerarsi acquisiti, cioè definitivi, risultando o dalla stessa dichiarazione del contribuente o da un accertamento dell’Ufficio divenuto inoppugnabile.