Novembre 2018

ANCI – Riscossione locale – Proposta di riforma – 6/11/2018

Riscossione locale, la proposta di riforma dell’ Anci. Il documento con le indicazioni è stato redatto durante l’audizione dell’ Anci presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato.


Il testo è stato definito al tavolo di confronto attivato al dipartimento delle Finanze del Mef, al quale oltre all’Anci-Ifel hanno partecipato diverse amministrazioni e soggetti interessati: ministero dell’Interno, Agid, agenzia delle Entrate, agenzia delle Entrate-Riscossione, Anacap.

Cartello Vettori di Vecteezy

CANONE UNICO – IMPIANTI PUBBLICITARI – Quadro normativo – Consiglio di Stato – Sentenza 6175 del 30/10/2018

Questo Consiglio di Stato ha di recente rammentato i tratti essenziali della disciplina vigente in materia di impianti pubblicitari (VI, sentenze 19 gennaio 2017, nn. 235, 236, 238, 243 e 244), osservando che:…I contenuti essenziali del regolamento, indicati dalla legge, sono i seguenti: 1) determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari; 2) stabilire le modalità per ottenere l’autorizzazione all’installazione; 3) indicare i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari; 4) fissare la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l’effettuazione di affissioni dirette;

  • con l’adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, il Comune provvede alla razionale distribuzione sul territorio degli impianti pubblicitari, indicando i siti ove è possibile collocare gli stessi;
  • la Corte costituzionale con sentenza 17 luglio 2002 n. 455 ha precisato che: “La tutela degli interessi pubblici presenti nella attività pubblicitaria effettuata mediante l’installazione di cartelloni si articola dunque, nel decreto legislativo n. 507 del 1993, in un duplice livello di intervento: l’uno, di carattere generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate dalle amministrazioni comunali in maniera causale, arbitraria e comunque senza una chiara visione dell’assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità; l’altro, a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio, con il quale le diverse istanze dei privati vengono ponderate alla luce delle previsioni di piano e solo se sono conformi a tali previsioni possono essere soddisfatte”.

A tale ricognizione può aggiungersi che l’art. 48, comma 2, del citato regolamento di attuazione del Codice della strada stabilisce che: “I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali”.

TRIBUTI LOCALI – Cassazione – Sentenza 27577 del 30/10/2018 – Accertamento – Responsabile Procedimento – Omessa indicazione – Non è motivo di nullità

…l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dall’art. 7, I. n. 212 del 2000, a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dall’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, nella I. n. 31 del 2008, applicabile peraltro soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (Cass. S.U. n. 11722/2010), e che gli unici requisiti richiesti per l’emissione dell’avviso di accertamento, atto impositivo mediante il quale viene formalmente azionata la pretesa nei confronti del contribuente, sono quelli che consentono alla parte incisa di prendere conoscenza degli elementi di fatto e di diritto sui cui il credito tributario si fonda, la cui rispondenza al modello legale è stata positivamente verificata dai giudici di primo e secondo grado.

CONFORMI:

IMPOSTA PUBBLICITA’ – CTR ABRUZZO – Sentenza 936 del 11/10/2018 – Aumenti tariffari – Legittimità

“…Passando quindi al merito, va invece osservato che proprio la norma di interpretazione autentica, intervenuta appunto a dipanare la questione degli aumenti tariffari in tema di imposta di pubblicità creatasi a seguito della succedutasi normativa e delle sentenza che l’hanno applicata, ha sancito la ultrattività degli aumenti tariffari intervenuti precedentemente alla sua entrata in vigore, sicché, dato questo pacifico, fondando la pretesa in contestazione su un aumento disposto al più tardi nel 2008, non v’è motivo di ritenere illegittima la stessa…”

SUL TEMA:

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CANONI RICOGNITORI E NON – Consiglio di Stato – Sentenza 5862 del 11/10/2018 – Coesistenza con Tosap e Cosap

Ritiene infatti il Collegio che possa trovare applicazione, per omogeneità di ratio, il consolidato principio, elaborato in relazione al canone concessorio non ricognitorio di cui all’art. 27, commi 7 ed 8, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), per cui cui è possibile per l’amministrazione comunale pretendere un canone di concessione per l’uso o l’occupazione delle strade, anche nell’ipotesi in cui per la stessa occupazione sia già corrisposta la Tosap o la Cosap (sul punto, anche Cass. civ., Sez. V, 27 ottobre 2006, n. 23244 e 31 luglio 2007, n. 16914), laddove tale entrata patrimoniale sia fondata su una specifica disposizione di legge (ex multis, Cons. Stato, V, 26 marzo 2003 n. 1751; IV, 22 aprile 1996, n. 524; II, 18 gennaio 2017, n. 120; V, 2 novembre 2017, n. 5071; V, 31 dicembre 2014, n. 6459). Ai fini descrittivi, va detto che il canone concessorio non ricognitorio è un corrispettivo dovuto ad un’amministrazione come controprestazione per l’uso particolare del suolo pubblico, ed è differente da quello definito ricognitorio, determinato senza tener conto dei parametri del beneficio economico (o del danno arrecato, anche in prospettiva futura) relativi all’occupazione del suolo.

Tale possibilità trova fondamento, in termini generali, innanzitutto nel richiamato nell’art. 27, del d.lgs. n. 285 del 1992, per cui “La somma dovuta per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall’ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l’oggetto principale dell’impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l’utente ne ricava”. Tale orientamento si fonda, come ricordato dal primo giudice, sulla considerazione della diversità di natura dei due istituti: mentre il canone di concessione trova la sua giustificazione nella necessità per l’ente pubblico proprietario del terreno di trarre un corrispettivo per l’uso esclusivo e per l’occupazione dello spazio concessi contrattualmente o in base a provvedimento amministrativo a soggetti terzi (corrispettivo che può anche corrispondere, in tutto o in parte, al ristoro per l’eventuale deminutio patrimoniale patita dall’amministrazione in conseguenza dell’uso del bene fatto dall’utilizzatore), la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche è istituto di diritto tributario, dovuta al Comune quale ente impositore al verificarsi di determinati presupposti, ritenuti dal legislatore indici seppure indiretti di capacità contributiva.

Ne consegue che al canone concessorio non può essere attribuita natura di prestazione patrimoniale imposta, e quindi non ha fondamento la censura di violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.