2017

PUBBLICITA’ – Definizione di insegna d’esercizio – Consiglio di Stato – Sentenza 4867 del 23/10/2017

” …la definizione di “insegna commerciale” si rinviene nell’art.47 comma 1 del DPR 495 del 1992 secondo cui: “1. Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.”. Per parte sua l’art. 2 bis comma 6 del DL n. 13 del 2002 ( convertito in L. n. 75 del 2002) nel rinviare alla disposizione ora citata aggiunge che l’insegna propriamente detta deve avere “ ..la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica.”

CONFORMI:

 

TRIBUTI LOCALI – Cassazione – SS.UU. – Sentenza n.24965 del 23/10/2017 – Ingiunzione fiscale – Giurisdizione

“La giurisprudenza di questa Corte, in ordine al riparto di giurisdizione, ha affermato che: 1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (art. 2, secondo periodo del comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 2) le opposizioni all’esecuzione di cui all’art. 615 cod. proc. civ. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all’art. 617 cod. proc. civ., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 4) le opposizioni di terzo all’esecuzione di cui all’art. 619 cod. proc. civ. si propongono al giudice ordinario (art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.). (ex plurimis, Cass. n. 18505 del 2013) Rimane tuttavia aperto il problema dell’individuazione del giudice davanti al quale proporre l’opposizione al precetto ove questa concerna la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo e, in particolare, ove il contribuente, di fronte all’atto di precetto, Ric. 2016 n. 18372 sez. SU – ud. 26-09-2017 -4- deduca (come nella specie) di non avere mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo.”

TOSAP/COSAP – Tar Ve – Sentenza n.897 del 9/10/2017 – Dehor su suolo con servitù – Giurisdizione ordinaria

“Deve, invero, ritenersi che qualora un condominio o i proprietari di un immobile soggetto a servitù di uso pubblico reagiscano avverso gli atti amministrativi con i quali il Comune ha concesso a terzi l’uso particolare ed eccezionale di una porzione di detto immobile, essi instaurano una controversia diretta all’accertamento e alla tutela del proprio diritto dominicale, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario…”

NOTIFICHE accertamenti – Raccomandata a.r. – Non necessita relata di notifica – Cassazione – Ordinanza 22899 del 29/9/2017

“in tema di notificazione di atti tributari, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere apposita relata di notifica

…la disciplina delle notifiche a mezzo posta è dettata in funzione del perseguimento del risultato utile di portare a conoscenza del destinatario l’atto notificato, con la conseguenza che eventuali vizi del procedimento notificatorio rimangono sanati, in virtù del principio generale di conservazione, laddove la notifica, se pure viziata, abbia comunque raggiunto il risultato della conoscenza dell’atto da parte del destinatario (ex art. 156 cod. proc. civ. ).”