2017
TOSAP – Opera pubblica per lo Stato – Esenzione – Cassazione – Sentenza 7197 del 30/5/2000
ne consegue necessariamente, con specifico riferimento alla fattispecie, che, nell’ipotesi di opera pubblica appaltata dallo Stato – la cui esecuzione comporti l’occupazione, ad es., di demanio comunale o provinciale – l’occupazione medesima deve considerarsi sempre “effettuata dallo Stato” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507 del 1993. E ciò, sia se si pone l’accento sul rilievo che l’esecuzione dell’opera – quale adempimento dell’obbligo contrattuale – è compiuta dall’appaltatore “per conto dello Stato”; sia se lo si pone sull’altro, secondo cui è lo Stato committente, mediante l’attuazione della c.d. “consegna del lavori” all’appaltatore, a dare, quantomeno, inizio all’occupazione stessa
TOSAP – CTP SA – Sentenza 3 del 7/2/2000 – Cessazione e variazione – Obbligo presentazione
Ambito di applicazione e presupposti – Base imponibile – Suolo pubblico oggetto di occupazione – Rilevanza – Occupazione di suolo inferiore a quella indicata dal provvedimento di autorizzazione – Comunicazione all’Amministrazione – Necessità – Mancanza – Conseguenze
TOSAP – Occupazione per raccolta firme – Esenzione – Non sussiste – Cassazione – Sentenza 13046 del 24/11/1999
Anche l’occupazione di suolo pubblico con il banchetto per la raccolta firme per i referendum è assoggettabile a Tosap, in assenza di una esplicita previsione di esonero, a nulla rilevando i principi costituzionali sulla libertà di espressione del pensiero.
TOSAP – Lavori per conto del Comune – Esenzione – Condizioni e limiti – CASSAZIONE – Sentenza 2782 del 24/3/1999
La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche trova la sua “ratio” nell’utilizzazione che il singolo fa, nell’interesse proprio o di terzi, di un suolo destinato all’uso della generalità; pertanto, deve escludersi l’applicabilità di detto tributo nel solo caso in cui l’occupante sia una impresa appaltatrice di lavori da eseguirsi su suolo comunale direttamente per conto del Comune, sempre che l’occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori (atteso che, in tale ipotesi, l’occupazione del suolo da parte del privato consegue all’obbligo del comune di consegnare all’appaltatore le aree occorrenti per l’esecuzione dell’opera appaltata), e non anche nel caso in cui i lavori medesimi siano stati eseguiti per conto non del Comune, ma di altro e diverso ente (nella specie, le ferrovie dello Stato).